Battuta d’arresto all’uso dei pesticidi e diserbanti in agricoltura

Da http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/008-15/008-15-battuta-darresto-alluso-dei-pesticidi-e-diserbanti-in-agricoltura

Il Tribunale di Pistoia dichiara intollerabili le immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino ed ordina al viticoltore modalità di esecuzione dei trattamenti antiparassitari più idonee a ridurre gli impatti

Il Tribunale di Pistoia con sentenza del 26/8/2014 ha ordinato ad un viticoltore di Quarrata (PT) di eseguire i trattamenti antiparassitari con modalità tese a contenere le immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione, bassa pressione, orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione opposta al confinante).
Per la prima volta il giudice, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 844 del codice civile, dichiara l’intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino ordinando al produttore di vino di trattare il proprio vigneto con accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall’uso di fitosanitari.

Il ricorso al Tribunale di Pistoia
La controversia nasce da un cittadino di Quarrata (PT) nei confronti di un vigneto confinante con la sua proprietà. Il cittadino si è ritenuto danneggiato dalla quantità di diserbanti e/o pesticidi che si depositavano nei suoi terreni, diffondendosi anche all’interno della propria abitazione. Ciò lo aveva portato ad interrompere la coltivazione dell’orto ed a tenere chiuse le finestre di casa. Aveva anche fatto analizzare un campione di insalata prelevata dal proprio orto con risultati che evidenziavano la presenza di rame in concentrazione significativa, mentre rame e pesticidi erano stati rinvenuti in un campione di erba prelevato nella zona di confine.
Si è quindi rivolto al Tribunale di Pistoia per accertare l’intollerabilità delle immissioni di sostanze nocive (pesticidi, diserbanti, insetticidi, ecc) provenienti dal terreno adibito a vigna e per chiedere:
– di individuare la conseguente responsabilità del proprietario del vigneto;
– il risarcimento dei danni dovuti alla compromissione delle proprie abitudini di vita;
– di ordinare l’immediata cessazione delle immissioni dovute all’effetto deriva mediante inibizione all’uso dell’atomizzatore in una zona, cosiddetta cuscinetto, di almeno 50 metri dal confine.

Il giudice ha disposto accertamenti tecnici del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per verificare l’eventuale “effetto deriva”, cioè il deposito nel terreno del vicino delle sostanze antiparassitarie utilizzate dal viticoltore. Il CTU ha concluso che risulta impossibile individuare una modalità di irrogazione tale da escludere del tutto il rischio di effetto deriva, però ha indicato una serie di accorgimenti che lo possono ridurre notevolmente. Questi accorgimenti sono gli stessi assunti nella sentenza giudiziaria di Pistoia (tipo di distribuzione, pressione ed orientamento del getto, velocità di avanzamento).
Pertanto il CTU ha stabilito che i trattamenti antiparassitari eseguiti dal viticoltore hanno effettivamente provocato l’immissione delle sostanze nella proprietà confinante, ma ha anche dimostrato che diverse modalità di irrorazione dei fitosanitari potevano rendere praticamente irrilevante la loro deriva.

Necessità di contemperare le esigenze della produzione vinicola con le ragioni della proprietà del vicino
Il giudice, richiamandosi agli orientamenti della Corte di Cassazione ha ritenuto necessario contemperare le esigenze della produzione vinicola con le ragioni della proprietà del vicino individuando quelle cautele che da un lato consentano la prosecuzione dell’attività agricola implicante gli usuali trattamenti antiparassitari e dall’altro, assicurino la piena tutela della salute del vicino.

Decisione del Tribunale di Pistoia
Il giudice ha quindi deciso:
– di dichiarare, ex art. 844 del codice civile, l’intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino e di ordinare al viticoltore l’esecuzione dei trattamenti antiparassitari con modalità che ne riducano gli impatti;
– di rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto tale fattispecie non rientrava nei casi tassativamente previsti dalla legge;
– di condannare il produttore vinicolo al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudice non ha invece accolto la richiesta del cittadino di vietare l’uso dei fitofarmaci in una zona cuscinetto indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine.

Su questo ultimo punto diverso è stato il pronunciamento del TAR di Trento che, in materia di distanza, con sentenza del 14/1/2012, respingendo in parte il ricorso di un gruppo di coltivatori di mele del Comune di Malosco (TN) ed applicando il principio di precauzione, ha di fatto confermato la legittimazione del comune a stabilire limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in quel caso fissato in 50 metri.

Limitare l’uso dei fitofarmaci
La sentenza sancisce una battuta di arresto all’uso dei pesticidi in agricoltura e potrebbe sollecitare una maggiore attenzione delle autorità sull’incremento dell’uso dei diserbanti e sugli effetti negativi che può provocare sulla biodiversità, sugli equilibri ecologici, sulla fauna e flora e sulle acque destinate alla potabilizzazione.

Il monitoraggio di ARPAT del 2013 sulle acque destinate alla potabilizzazione evidenzia un deciso incremento di analisi che hanno rilevato la presenza di residui di fitofarmaci nelle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acque potabili.
Su questo incremento dei residui di fitofarmaci l’Agenzia ha chiesto attenzione ai gestori dei servizi idrici ed alle ASL inviando la propria relazione a Regione, ASL, Comuni e Gestori dei servizi idrici.

Verso zero pesticidi?

Con decreto del 22/1/2014, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute ha adottato ilPiano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In Parlamento risultano depositati disegni di legge per limitare l’impiego di sostanze diserbanti chimiche e per regolamentarne l’uso nelle operazioni di manutenzione ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano

Il tema sembra essere all’attenzione delle autorità ed anche la sentenza del Tribunale di Pistoia potrebbe favorire questo processo virtuoso verso zero pesticidi.
L’art. 19 del D.lgs.152/2012 ha stabilito che dal 1/1/2014 gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono obbligati ad applicare i principi generali della difesa integrata che prevede l’applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l’utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l’uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l’ambiente.

L’agricoltura biologica potrà in futuro diventare un obbligo anziché un’opzione?

Testo a cura di Tania Scardigli

art. 844 del codice civile: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. Decreto Legislativo 14/8/2012 n. 150 – Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

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