MOZIONE in merito alla risoluzione del contratto di servizio con 6Toscana Srl

Siena, 16.04.2018

Al Sindaco del Comune di Siena

Al Presidente del Consiglio Comunale

loro sedi

 

MOZIONE dei sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare Siena 5 Stelle in merito alla risoluzione del contratto di servizio con 6Toscana Srl

CONSIDERATO

  • che in data 27/03/2013 Ato Rifiuti Toscana Sud ha sottoscritto con Sei Toscana S.C.A.R.L. (oggi Sei Toscana S.r.l.) il contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata di ambito;
  • che detta sottoscrizione seguiva l’esperimento di procedura ad evidenza pubblica avviata con Bando di gara per l’affidamento del servizio approvato dal direttore con determina n. 55 del 5/07/2010 e poi inviato per la pubblicazione agli uffici della GUUE in data 7/06/2010 e pubblicato sulla GURI n. 80 , V serie speciale, del 14/07/2010;
  • che in data 19/07/2011 si era svolta la seduta di prequalifica;
  • che in data 2/12/2011 veniva trasmessa la lettera di invito alla procedura ai concorrenti pre-qualificati;
  • che secondo quanto è dato leggere nella delibera assembleare ATORIFIUTI n. 2 del 14/03/2013, la commissione di gara, insediatasi in data 27/06/2012, aveva proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, all’esito della quale risultava aggiudicatario provvisorio il costituito raggruppamento temporaneo di imprese con Siena Ambiente S.p.a. mandataria;
  • che con determina del Direttore Generale n. 3 del 22/10/2012 veniva emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva nei confronti del predetto raggruppamento temporaneo di imprese;
  • che il successivo esame del Bando di gara con i documenti ad esso allegati e il Contratto sottoscritto con SEI TOSCANA consentiva di accertare la sussistenza di forti criticità che avrebbero legittimato l’annullamento, in via di autotutela, degli atti della procedura amministrativa, con conseguente caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato;
  • che il bando di gara per l’affidamento del servizio conteneva infatti previsioni tali da ingenerare un notevole disincentivo alla partecipazione per gli operatori del settore pregiudicando così radicalmente le finalità proprie di una gara pubblica (come provato dal fatto che, in manifesta difformità da quanto enunciato nella delibera ATORIFIUTI n. 2 di approvazione del contratto dove si parla di ‘offerte pervenute’, quella del raggruppamento poi risultato vincitore risulta essere stata l’unica offerta presentata);
  • che nei Consigli Comunali degli enti locali ricadenti nell’area di competenza di ATO Sud sono state presentate mozioni del Movimento 5 Stelle tese ad ottenere l’impegno dei sindaci affinché venisse discussa nell’assemblea di Ato la dichiarazione di annullamento della gara;
  • che dette mozioni non sono mai state approvate dai Consigli Comunali sicché nessuna iniziativa è mai stata assunta presso ATO Toscana Sud per mettere in discussione il contratto di servizio;
  • che nel novembre 2016, nel contesto dell’inchiesta denominata ‘Clean City’ avviata dalla procura di Firenze, in ordine alla gara e al contratto ventennale per la gestione integrata dei rifiuti, venivano ipotizzati i reati di turbativa d’asta e corruzione e venivano adottate gravi misure cautelari nei confronti dei vertici di ATO Sud e SEI Toscana SRL;
  • che il 3 febbraio 2017 l’Autorità Garante Anticorruzione, sulla scorta dei citati atti di indagine, ha inoltrato al Prefetto di Siena proposta di straordinaria e temporanea gestione della Servizi Ecologici Integrati SEI Toscana s.r.l. ai sensi dell’art. 32 del d.l. 90/2014 e cioè la  misura più grave tra quelle previste dall’art. 32 del d.l. 90/14;
  • che in accoglimento della richiesta dell’ANAC il Prefetto di Siena ha provveduto a nominare tre commissari;
  • che nella comunicazione del 03/02/2017 sopra richiamata, il Dott. Raffaele Cantone, dopo aver dichiarato che ATO Sud si è dimostrata “particolarmente permeabile alle condotte illecite del Corti e poco vigile in ordine all’attività amministrativa connessa alla gara”, ha rilevato e stigmatizzato che l’ente (ATO Sud), malgrado l’avvio del procedimento ex art. 32 co.1 D.L. 24.06.2014 convertito nella L. 114/2014, “non ha comunicato eventuali iniziative intraprese relativamente alla concessione in corso esecuzione” (V. pag. 11 Com. ANAC a Prefetto di Siena);
  • che il Prefetto della provincia di Siena, con provvedimento del 19/06/2017, ha decretato la proroga della straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana SRL per 9 mesi e con provvedimento del 19/03/2018 ha ulteriormente prorogato tale misura fino al 31/07/2018;
  • che nei provvedimenti del Prefetto si fa riferimento alle “relazioni sullo stato di avanzamento dell’amministrazione straordinaria di SEI Toscana alla data del 14/06/2017 e alla data del 28/02/2018”, rilevando come le medesime evidenzino la presenza di molteplici e rilevanti profili di criticità in ordine alla struttura societaria, all’applicazione del contratto di servizio, alla qualificazione tecnica dei soci industriali e agli equilibri di bilancio di SEI Toscana SRL;
  • che nei decreti di proroga si evidenzia, tra l’altro, anche l’attuale impossibilità per SEI Toscana SRL di realizzare gli investimenti previsti nel contratto a causa delle vicende societarie che hanno riguardato i soci privati industriali (Castelnuovese e Unieco) titolari delle qualificazioni necessarie per le opere infrastrutturali che SEI Toscana si è obbligata ad eseguire;
  • che parte delle criticità rilevate attengono a gravi violazioni da parte di SEI Toscana SRL di espressi divieti contenuti nel contratto di servizio quali:
  1. la costituzione da parte di uno dei soci industriali, COOPLAT Soc. Coop., di pegni di rilevante importo in favore di terzi estranei alla compagine societaria di SEI Toscana SRL, a valere su quote del medesimo socio detenute in SEI Toscana SRL.

La circostanza, come evidenziato a pag. 2 del Decreto Prefettizio di proroga, costituisce “violazione” dell’espresso divieto contenuto nel contratto di servizio per il primo quinquennio, “alla costituzione/trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere sulle quote della società affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti” (vedi art. 13.5 contratto) con la conseguenza, “che gli equilibri societari di SEI Toscana SRL, che riducono la presenza dei soci a maggioranza pubblica ad una dimensione minoritaria, sembrano essere stati conseguiti anche con la garanzia reale, diretta e indiretta, sulle quote della medesima SEI Toscana SRL”;

  1. l’avvalersi, da parte di SEI Toscana SRL, di soggetti terzi per l’esecuzione del contratto/servizio mediante procedure di affidamento diretto (V. nota 7 pag. 4 Decreto Prefettizio), circostanza che costituirebbe, se confermata, grave/palese violazione dell’art. 16 del contratto di servizio, violazione per la quale è prevista “l’immediata e automatica risoluzione del contratto”;
  • che in ragione di quanto sopra appare evidente che si siano concretizzate le condizioni che, nelle more della  misura temporanea ex art. 32 d.l. 90/14, impongono all’Autorità d’Ambito di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto contrattuale con SEI Toscana SRL, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. in applicazione di quanto previsto nell’art. 68 del Contratto;
  • che sono infatti palesi le ragioni per cui il rapporto contrattuale con SEI Toscana s.r.l. non possa essere mantenuto in vita, risultando vieppiù intollerabile che il servizio possa proseguire con chi ha reiteratamente violato importanti clausole negoziali e non è in grado di dare corretta esecuzione al contratto;
  • che nei confronti di SEI Toscana SRL è, peraltro, pendente il procedimento N. 21127/14 RGNR) ex D. lgs. 08.06.2001 n. 231 (responsabilità amministrativa degli Enti), il cui esito potrebbe comportare l’applicazione della misura della perdita della capacità a contrarre con la P.A. nei confronti del gestore;
  • che lo scopo sotteso alla misura prevista dall’art. 32 non è quello di consentire ai commissari di verificare se siano stati avviati percorsi di risanamento dell’azienda dacché la stessa, che ha dichiaratamente natura straordinaria e temporanea, si prefigge come finalità quella di porre l’appalto al riparo da ulteriori condizionamenti illeciti mediante la costituzione di un presidio amministrativo a tutela della legalità della gestione contrattuale in attesa che il rapporto venga ricondotto sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato;
  • che sulla natura transitoria della misura in tema di contratti di servizi si è chiaramente espressa anche l’ANAC nelle Linee Guida del luglio 2014 ove, seppure riferendosi in modo specifico all’ipotesi prevista dal co. 10 dell’art. 32 ma enunciando un principio certamente applicabile in via generale, ha affermato che ‘nei casi di contratti ad esecuzione continuata (tipicamente nel caso in cui il contratto preveda l’erogazione di un servizio per una certa durata) nei quali la misura del commissariamento rischierebbe di prolungarsi oltre la sua naturale e fisiologica funzione… è ragionevole ritenere che in tali casi la determinazione del Prefetto in merito alla durata della straordinaria e temporanea gestione possa essere calibrata non tanto in funzione delle esigenze di ultimazione del contratto pubblico quanto in ragione dei tempi necessari a ricondurre lo stesso sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato (attraverso ad esempio, l’esperimento delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente in bonis)’;
  • che, stante la acclarata natura transitoria insita nella misura prefettizia, grava su ATO Toscana SUD l’obbligo di ricondurre nelle more il rapporto contrattuale di servizio sul piano della legalità e del rispetto del contratto, assumendo allo scopo tutte le determinazioni necessarie nell’interesse pubblico;
  • che, pur nella vigenza della legge regionale n. 69/11, grava comunque sui Comuni l’obbligo di vigilare sulle modalità di espletamento del servizio come provato dal fatto che con sentenza n. 83 del 27 Maggio 2013, la Corte dei Conti, sezione Liguria ha riconosciuto un danno al Comune e condannato l’allora Sindaco per un errato controllo della gestione dei rifiuti che non rispettava i criteri di efficienza e per la mancata assunzione di iniziative tese a contrastare i risultati negativi ottenuti;
  • che l’art. 7 co. 3 dello Statuto di ATO Toscana sud prevede che ‘La convocazione dell’Assemblea da parte del Presidente può essere inoltre richiesta da componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di ambito dell’Assemblea o dal Direttore Generale’.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

affinché, preso atto dei gravi inadempimenti di SEI Toscana SRL  agli obblighi contrattualmente assunti, nonché della violazione dei divieti negoziali che legittimano la risoluzione di diritto del Contratto, presenti con urgenza presso ATO Toscana Sud istanza per la risoluzione di diritto del contratto di servizio gestione integrata dei rifiuti stipulato con SEI Toscana SRL in data 27/3/2013 chiedendo, a tal fine, al Direttore Generale di richiedere con urgenza al Presidente di ATO la convocazione dell’assemblea in cui inserire all’o.d.g. la discussione della citata istanza di risoluzione ovvero, in caso di inerzia del Direttore Generale, attivandosi presso altri comuni delle province di Grosseto, Siena ed Arezzo affinché venga chiesta la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 7 comma 3 dello Statuto;

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